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COSA PREVEDONO LE NORMATIVE

ED IN PARTICOLARE IL D. Lgs 101/2020

Il D.Lgs prevede dall' Agosto 2020 che i titolari di attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, in stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11) e attività svolte in “specifici luoghi di lavoro” individuate nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon debbano attivarsi per accertare le concentrazioni medie annuali negli ambienti e se nel caso le concentrazioni fossero superiori a 300 Bq/m³, debbano porre rimedio per abbassare le concentrazioni al limite inferiore previsto dalla legge. Tutte le nuove abitazioni invece, dal 2024, dovranno obbligatoriamente avere concentrazioni inferiori ai 200 Bq/m³.

La normativa di riferimento in relazione al Radon parte dai suggerimenti di Organismi internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – WHO), l‘International Commission for Radiological Protection (ICRP) e l’International Atomic Energy Agency (IAEA) , che hanno prodotto documenti sulle metodologie di misura e di mitigazione e sui valori limite di inquinamento da Radon. Invece Leggi, Norme e raccomandazioni dall’Unione Europea sono state emanate dai Legislatori Nazionali e locali. Di seguito l’elenco delle normative in ordine cronologico :

Tabella Normative per sito

Con il nuovo D. Lgs. 101/2020 vengono definite le nuove ed attuali modalità sulla valutazione e mitigazione del rischio dal gas Radon in ambiente chiuso e di lavoro. Nello specifico il D.Lgs 101/2020:

      • prevede che entro 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto debba essere prevista l’adozione del Piano Nazionale d’ Azione per il Radon;

      • prevede che entro 24 mesi, sempre dalla pubblicazione del Decreto, debbano essere individuate aree prioritarie per la misurazione;

      • sono stati indicati limiti di concentrazione del gas Radon più restrittivi, in termini di concentrazione media annua di attività di Radon in aria per i luoghi di lavoro, rispetto alla precedente normativa nazionale;

      • prevede l’ individuazione di una nuova figura di esperto in interventi di risanamento Radon, tali professionisti devono essere in possesso di abilitazioni e di requisiti formativi.

Le disposizioni si applicano agli ambienti di lavoro come vedremo nel successivo capitolo VI “La sorveglianza medica dei lavoratori”.

Come indicato nel precedente paragrafo, con l’ultimo D.Lgs. nr. 101/2020 entrato in vigore il giorno 27 Agosto 2020, sono state previste dal legislatore nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio Radon presente negli ambienti di lavoro chiusi. Il D.Lgs. nr. 101/2020 prevede che il massimo livello di riferimento, espresso in termine di valore medio annuo di concentrazione dell’attività del Radon nell’aria, sia fissato in 300 Bq/m3 nei luoghi di lavoro. Nello specifico la valutazione del rischio deve essere eseguita in:

      • luoghi di lavoro sotterranei (in ragione all’art. 17 le misurazioni del gas Radon devono essere eseguite entro 24 mesi dall’inizio delle attività);

      • luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 (le misurazioni devono essere eseguite entro 24 mesi dalla definizione delle aree prioritarie indicate piano Nazionale d’azione per il Radon che dovrà essere predisposto entro il 27/08/2021);

      • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il Radon;

      • stabilimenti termali.

Gli obblighi del datore di lavoro


Il datore di lavoro è obbligato, dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., a mettere in atto misure volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso di un luogo di lavoro con radiazioni ionizzanti, lo stesso datore di lavoro deve adempiere alla normativa specifica.

Relativamente all’esposizione al Radon, fin dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. il datore di lavoro doveva provvedere alla misurazione delle concentrazioni ambientali del gas in tutti i locali lavorativi e, nel caso le contrazioni avessero presentato valori da costituire un rischio, doveva procedere con mettere in atto interventi di bonifica dei locali.

Successivamente al D.Lgs 230/95 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs nr. 241/2000 che introduceva la regolamentazione all’esposizione Radon e che attualmente viene utilizzato come normativa di riferimento nella legislazione in materia di tutela dei lavoratori dai rischi in ambito lavorativo (D.Lgs 81/08 e s.m.i).

Alla data di stesura della presente pagina web, il Piano Nazionale d’Azione Radon indicato dal D.Lgs 101/2020 deve ancora essere emanato (data limite prevista 27 Agosto 2021).

Tuttavia, se consideriamo il precedente piano del 2002, è evidente l’intenzione da parte del Legislatore di ampliare il campo d’azione e coinvolgere più attività lavorative nella valutazione del rischio Radon. Infatti nel 2002 il piano prevedeva che i luoghi di lavoro interessati fossero attività “nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione” come:

      • attività lavorative durante le quali i lavoratori e, se del caso, individui della popolazione sono esposti a prodotti di decadimento del toron o del Radon, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro quali stabilimenti termali, grotte, miniere (intendendo quelle non uranifere, già oggetto di norme specifiche), luoghi sotterranei e luoghi di lavoro in superficie in zone ben individuate;

      • attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi allo stato naturale e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, se del caso, di individui della popolazione;

      • attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi allo stato naturale e provocano un aumento significativo dell’esposizione di individui della popolazione e, se del caso, dei lavoratori;

      • attività di esercizio di aeromobili.

L’attuale D.Lgs 101/2020 prevede invece che i luoghi di lavoro interessati dalla normativa siano:

      • attività lavorative svolte in ambienti sotterranei;

      • stabilimenti termali;

      • luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11);

      • attività svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.

Le misurazioni della concentrazione devono avvenire entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o della definizione delle aree a rischio dal Piano Nazionale. Il documento redatto è parte integrante del Documento di Valutazioni del Rischio. Le misure devono essere effettuate ogni qual volta vengano fatti interventi strutturali di attacco a terra o di isolamento termico, ed ogni 8 anni se la concentrazione, rilevata inizialmente, era inferiore a 300 Bq/m3. Se viene superata la concentrazione di riferimento, entro due anni devono essere addotte misure correttive che permettano di ridurre i livelli medi indoor del Radon.

Pertanto l’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon aiuterà a definire:

  1. specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione;

  2. strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge;

  3. strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure);

  4. strategie e criteri attraverso i quali le Regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto (le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del Radon al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento);

  5. misure per rendere le politiche sul Radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.


Relativamente agli stabilimenti termali, sono da effettuare misurazioni nei locali indoor ed anche nell’acqua per valutare la concentrazione di gas Radon. Questa verifica viene richiesta in considerazione del fatto che il Radon presente nelle terme è strettamente connesso all’attività termale, dato che gli stabilimenti termali sono collocati in zone ove vi è risalita di fluidi caldi dal suolo, presenza di acque minerali, e in qualche caso di fanghi ricchi di radionuclidi naturali. Per questo motivo la concentrazione di Radon in aria, può assumere nelle terme anche valori molto elevati.

Geometra Luca Casalgrandi

Carpi (Mo)   

E-Mail: geometra.casalgrandi@gmail.com - PEC: luca.casalgrandi@geopec.it

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Versione BETA 01.1 - Ultimo aggiornamento sito: 01 AGOSTO 2021

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